CORONAVIRUS – sanzioni per ritardata registrazione del preliminare
Siamo in piena emergenza Coronavirus e le misure di contenimento del contagio hanno portato forti limitazioni nella vita di tutti.
L’eccezionalità della situazione e, spesso, la poca chiarezza delle azioni intraprese dalle Istituzioni, creano dubbi e incertezze nelle persone.
Una domanda che mi viene rivolta spesso ultimamente è la seguente:
Vista l’impossibilità di procedere con la registrazione del contratto preliminare nei termini di legge, si applicano le relative sanzioni? A quanto ammontano?
In effetti, molte persone si trovano nella situazione di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita prima dell’entrata in vigore delle misure di contenimento e di non essere in grado di adempiere agli obblighi di registrazione previsti.
A tal proposito, iniziamo analizzando quali siano gli obblighi in capo alle parti che abbiano sottoscritto un contratto preliminare di compravendita.
La registrazione del contratto deve essere eseguita presso l’Agenzia delle Entrate nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
Per la registrazione è necessario pagare l’imposta fissa, l’imposta proporzionale sugli importi versati e l’imposta di bollo.
Le imposte vengono così calcolate:
– imposta fissa: 200 euro;
– imposta proporzionale: 0,5% sulla caparra, 3% sugli acconti oppure 200 euro fissi se la compravendita è soggetta a iva;
– imposta di bollo: 16 euro ogni quattro facciate o 100 righe, 1 euro per ogni allegato grafico e 16 euro per ogni altro tipo di allegato.
In caso di mancata registrazione nei termini previsti, è possibile procedere con un ravvedimento operoso che prevede:
– pagamento dell’imposta dovuta;
– pagamento degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
– pagamento della sanzione sull’imposta di registro e sull’imposta di bollo.
Tuttavia, il D.L.18/20 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto la sospensione generale degli adempimenti relativi alle richieste di registrazione di atti pubblici e privati.
In particolare, il comma 1 dell’art.62 prevede che, per i soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, gli adempimenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 siano sospesi.
Successivamente, al comma 6 del medesimo articolo si precisa che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 potranno essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Le parti di un contratto, che non siano riuscite a registrare il preliminare nei termini a causa delle misure di contenimento del coronavirus, posso stare tranquille, perchè non saranno soggette ad alcuna sanzione.
Per coloro, invece, che avessero pensato di poter recedere da un preliminare in quanto non registrato (anche questa domanda mi è stata posta nei giorni scorsi), ricordo che la registrazione del contratto ha finalità ed effetti meramente fiscali e di attribuzione di data certa, ma non ha in nessun modo a che vedere con la validità del contratto in essere.
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